Sulla Gazzetta ufficiale 29.12.2017 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2018, che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:
• interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
• schermature solari,
• caldaie a biomassa,
• caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe
Resta confermata al 65% l’aliquota per:
• interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
• pompe di calore,
• sistemi di building automation,
• collettori solari per produzione di acqua calda,
• scaldacqua a pompa di calore,
• generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
• generatori d’aria a condensazione.
• Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro
Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
• gli interventi di tipo condominiale
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